Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ, viste le numerose richieste di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche per le grandi imprese e le imprese energivore, di qualsiasi dimensione.
Il ministero chiarisce che entro il 5 dicembre 2015 vanno effettuate le diagnosi energetiche ed entro il 22 dicembre i dati vanno inviati all’Enea.
Per le realtà produttive già in possesso di diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o Emas, è possibile inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi a patto che sia conforme all’ all. 2 del D. Lgs. 102/2014 e in corso di validità.
La mancata diagnosi è punita con sanzione da 4000 a 40000 euro; invece in caso di diagnosi non a norma la sanzione va da 2000 a 20000 euro.