La III sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 47822 del 25 novembre 2019 è intervenuta su un tema estremamente importante nel campo delle responsabilità ambientali.
Nella specie, è stato ulteriormente puntualizzato che l’amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi.
L’amministratore di diritto, essendo legale rappresentante, ha il dovere di vigilanza e controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta.
Tale sentenza chiarisce nuovamente che il conferimento dell’incarico mantiene inalterati i poteri e gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia, a differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante.
Il titolare risponde quindi sempre in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi.