Il Decreto 15 gennaio 2014 del Ministero dell’Ambiente include le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue tra gli impianti con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti, non soggetti ad autorizzazione ai sensi della disciplina sull’inquinamento atmosferico
La norma riguarda le linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti con potenzialità inferiore a 10mila abitanti equivalenti, nel caso di trattamenti di tipo biologico, e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per i trattamenti di tipo chimico/fisico. Gli impianti che effettuano entrambi i trattamenti devono rispettare entrambi i requisiti.
Per far questo il Dm 15 gennaio 2014 interviene sul Dlgs 152/2006 e, in particolare, sull’allegato IV alla Parte V, dove sono elencati gli impianti e le attività che producono emissioni “scarsamente rilevanti” (e che fino ad oggi comprendeva gli impianti di trattamento acque, ma non le linee fanghi).
Le linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti finalizzati alla potabilizzazione delle acque non sono state inserite nell’Allegato IV in quanto, “per la natura stessa di tali attività”, non producono emissioni in atmosfera
Trovi QUI il DM 15 gennaio 2014