Ministero del Lavoro – Circolare 26/2015 Sanzioni Lavoro Nero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, recante le prime indicazioni operative al decreto legislativo n. 151/2015, articolo 22 (c.d. decreto Semplificazioni), per una corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale e per assicurare l’uniformità di comportamento.
Per quanto riguarda il lavoro “nero” la nuova disciplina indica che si potranno ottenere sanzioni ridotte solo se il datore di lavoro incriminato, assumerà il lavoratore, pagandogli lo stipendio per almeno tre mesi (con contratto a tempo indeterminato, anche part-time al 50%, o determinato a tempo pieno). Sarà lo stesso ispettore che contesta il verbale di illecito a verificare la regolare assunzione, il versamento dei contributi previdenziali e il pagamento delle retribuzioni, prima di ammettere il datore di lavoro al pagamento della misura minima della maxi-sanzione.
 
La nuova disciplina delle sanzioni per lavoro nero prevede una graduazione per fasce dell’importo della somma da pagare, in relazione alla durata di impiego irregolare (fino a 30 giorni, da 31 a 60 e oltre sessanta giorni di effettivo lavoro). Il sistema delle fasce, che interesserà i lavoratori ancora in nero alla data del 24 settembre 2015, reintroduce l’istituto della diffida, che consente al datore che regolarizza il lavoratore e lo mantiene in servizio per tre mesi, di pagare l’importo minimo della sanzione edittale.
Se l’irregolarità riguarda un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno o un minore in età non lavorativa, gli importi minimi e massimi della sanzione sono aumentati del 20% e non è possibile applicare l’istituto della diffida.