Non e’ decisione Discrezionale stabilire le zone di pericolo Incendio

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, riguardante la “Responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio” ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di collocare gli estintori in un piazzale aperto della sua autofficina, destinato al lavaggio degli automezzi.

La Corte Suprema ha infatti precisato che se nell’ambito di una certa attività, la legge prescrive l’adozione di determinate misure antinfortunistiche, non può essere ammessa la discrezionale volontà del datore di lavoro di individuare le aree ove il pericolo non sussiste.

Contrariamente al principio generale di individuazione e valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, laddove è presente una indicazione/prescrizione di un organo competente, il datore di lavoro non solo è sollevato ma è obbligato a seguire le prescrizioni impartite.

La scelta di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in una determinata area aziendale può essere, eventualmente, fatta solo all’organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni.

 

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