Pensionamento Anticipato Lavori Usuranti

c e la corrispondente nota del 28 novembre 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; i due documenti forniscono le nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

Il decreto, semplifica le modalità operative alle quali le aziende devono attenersi, utilizzando un solo modello informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; la domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto entro il 31 marzo di ogni anno.

Le tipologie di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, coinvolte al pensionamento anticipato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, sono:
–    Inizio lavoro a catena (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011);
–    Lavoro usurante D.M. 1999 (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);
–    Lavoro usurante notturno (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, d.lgs. 67/2011);
–    Lavoro usurante a catena (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);
–    Lavoro usurante autisti (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011).

Trovi Qui il testo integrale del decreto