Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sassari nella sentenza del 13 gennaio 2018 ha precisato che il reato di disastro ambientale colposo, ex art. 434 del C. P., si configura anche in capo al nuovo gestore di stabilimento che ha omesso misure limitative del perdurante danno ambientale.

Condannati i gestori di uno stabilimento petrolchimico per il reato di disastro ambientale colposo c.d. “innominato” (art. 434 c.p. fattispecie precedente al nuovo reato di disastro ambientale), anche se subentranti al precedente gestore responsabile della contaminazione originaria, per non aver adottato (ex art. 242, d.lgs. 152/2006) la vigilanza estesa e approfondita sulle matrici ambientali circostanti e non aver tempestivamente messo in campo iniziative per prevenire o limitare i danni della contaminazione, segnalata diverse volte dalle autorità competenti e ritenuta dal Giudice prevedibile ed evitabile.