Responsabilita dell’amministratore delegato anche se ha delegato

La Corte di Cassazione sezione Penale ha rigettato con sentenza n. 29935 del luglio 2011, il ricorso del datore di lavoro condannato per lesioni colpose in danno ad un operaio della sua ditta, a seguito di un infortunio sul lavoro.

 

L’imputato è dichiarato colpevole di aver consentito, in qualità di datore di lavoro nonchè amministratore delegato della s.p.a., che il suo operaio lavorasse utilizzando un termo spruzzatore, collegato ad una bombola GPL, privo di sistema di blocco dell’erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.

L’operaio riportava gravi lesioni vertebrali a seguito di una caduta dal pianale sul quale si trovava, provocata da una fiammata sviluppatasi al momento della riaccensione del cannello.

Secondo la Suprema Corte, grava quindi sul datore di lavoro, che ha la disponibilità dei mezzi di spesa e di programmazione della sostituzione dei macchinari, la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non vetusti.

 

Inoltre laddove sia permessa una delega di funzioni, vista la complessità della struttura aziendale in relazione alla strutturazione dell’organigramma, resta pur sempre a carico del datore di lavoro l’obbligo della vigilanza sulla sicurezza delle modalità di lavoro e delle strumentazioni utilizzate.

 

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