Con la sentenza del 4 marzo 2014, la Cassazione afferma che se un’azienda ha tratto vantaggio dal reato di un dipendente, la stessa azienda è comunque responsabile sulla base del D.lgs. 231/2001.
La responsabilità non viene meno se manca la prova che l’autore del reato abbia voluto perseguire, anche l’interesse dell’Ente, insieme al proprio.
Per i Supremi Giudici la legge (D.lgs. 231/2001, articolo 5) è chiara: non è necessario che l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’Ente perché esso sia responsabile, né è richiesto che il dipendente o manager sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta.
In altre parole, la responsabilità della società sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l’autore del reato abbia oggettivamente realizzato anche il vantaggio dell’Ente.
Trovi QUI la Sentenza 4 marzo 2014, n. 10265