La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22890 del 29 settembre 2017, chiarisce che le aree all’interno delle quali si producono imballaggi terziari (o per il trasporto) sono esentate dal pagamento della TARSU, solo previa dichiarazione del contribuente all’Ente impositore. La legislazione in materia di TARSU, applicabile ratione temporis al caso di specie, esclude dalla tassazione le suddette aree ai sensi del Regolamento TARSU, DPR 507/1993, art.62, purché il contribuente fornisca prova del diritto a tale esenzione.
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