Cassazione: Tenuità del Fatto per Mancata Valutazione dei Rischi Limitati

La Corte di Cassazione con sentenza n. 12257 del 22 marzo scorso, ha affermato che la mancata valutazione del datore di un rischio presente, poiché ritenuto limitato, permette di applicare l’istituto della tenuità del fatto alla sua responsabilità per lesioni colpose occorse ad un lavoratore.

Ribadito l’obbligo di vigilanza da parte del datore (ex art. 18 D. Lgs. 81/08), connesso ad un’attenta valutazione dei rischi, i Giudici hanno affermato che laddove il rischio appaia limitato e non tipico dell’attività svolta da parte del datore, la colpa derivante dalla mancata valutazione del rischio stesso, può ritenersi lieve con conseguente applicabilità dell’istituto della tenuità del fatto, ex art. 131-bis Codice Penale, così come introdotto dal D. Lgs. 81.

Nel caso oggetto della sentenza, il datore di lavoro aveva valutato il rischio di scivolamento come limitato, non ritenendolo tipico dell’attività svolta dal lavoratore; le lesioni occorse al lavoratore non gli sono quindi attribuibili essendo non permanenti e derivanti da una colpa lieve del datore.