Con la Circolare 15 ottobre 2019, n. 15406 il Ministero dell’Interno ha messo in luce e chiarito quanto introdotto con il Dm 12 aprile 2019, di modifica al Dm 5 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi), ampliando l’elenco, disposto dall’allegato I, Dpr 151/2011, di tutte quelle attività non dotate di regola tecnica verticale (Rtv) per le quali la regola tecnica orizzontale (Rto) diventa l’unico riferimento progettuale, escludendo la possibilità di utilizzare in alternativa i cd. “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

Di contro è data la possibilità di applicare la normativa di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, a talune attività come alberghi, scuole, attività commerciale, uffici e autorimesse soggette alle regole tecniche verticali. Per tali attività rimane in vigore il regime del doppio binario.