Con DM 6 luglio 2017, viene prorogata al 31 dicembre 2018 l’entrata in vigore del DM 14 novembre 2016 che, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, fissa il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l, accogliendo così le richieste delle aziende di settore.
Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, il Codice Ambiente prevede il valore limite di 50 µg/l per il cromo, per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione dei sito e l’analisi del rischio.
Il DM 14 novembre 2016 (la cui entrata in vigore era fissata al 15 luglio 2017) aveva fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l, e per questo aveva modificato l’Allegato I del D.Lgs. n.31/2001 (il decreto che attua in italia la Dir. 98/83/CE).
A seguito dell’emanazione del suddetto Decreto, Utilitalia (Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali), ha richiesto formalmente al Ministero della salute di valutare la possibilità di una proroga del termine di entrata in vigore del decreto, comunicando gli esiti di un’indagine avviata tra i propri consociati al fine di stimare l’impatto della sua entrata in vigore; il Ministero con parere del 19 giugno aveva accolto tale richiesta ed il DM 6 luglio 2017 dispone espressamente la proroga del DM 14 novembre 2016 e del nuovo valore di parametro per il cromo esavalente, al 31 dicembre 2018.