La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del DL 77/2021, noto come “Decreto Semplificazioni”), entrata in vigore il 31 luglio 2021, ha riformulato il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006: è stato eliminato il riferimento all’obbligo di rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte degli impianti autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, introdotto dal D.Lgs 116/2020.
La riforma ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia (i) ricevuto la 4a copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure (ii) comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).
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