La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34098 del 1° agosto 2014, stabilisce che smaltire senza autorizzazione rifiuti vegetali mediante abbruciamento continua ad avere rilevanza penale anche dopo le ultime modifiche legislative in materia di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis, D.lgs. 152/2006).
La Suprema Corte ricorda che sfalci e le potature, come gli altri rifiuti agricoli, costituiscono “rifiuto” quando il produttore se ne disfi e il fatto che provengano da attività agricola non incide sulla loro natura di rifiuto ma solo sulla classificazione. Bruciare, quindi, senza autorizzazione tali rifiuti conserva rilevanza penale anche dopo le recenti modifiche legislative.
Il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis, D.lgs. 152/2006) col richiamo all’articolo 256, D.lgs. 152/2006 introduce come autonoma fattispecie di reato la gestione di rifiuti senza autorizzazione finalizzata alla combustione, quand’anche la bruciatura non abbia avuto luogo. La fattispecie più lieve della contravvenzione prevista dall’articolo 256-bis, comma 6, riguarda i rifiuti vegetali di parchi e giardini, non gli sfalci e le potature. In ogni caso la norma si riferisce alla bruciatura di rifiuti vegetali abbandonati depositati in modo incontrollato, non a rifiuti raccolti dallo stesso autore della combustione.