La Corte di Cassazione con sentenza n. 18396 del 11 aprile 2017, ha confermato che la definizione di lavoratore ex art. 2, D. Lgs. 81/08, va intesa nel suo senso più ampio, non potendo essere applicata solo al lavoratore subordinato, ma anche un lavoratore autonomo, che di fatto svolga mansioni tipiche del lavoratore dipendente; ovvero ai fini della normativa antinfortunistica, la nozione di lavoratore è indipendente dalla mera definizione, ma dipende dalle mansioni svolte.

Applicati, di consegenza al datore di lavoro, gli obblighi di cui all’art. 18, D. Lgs. 81/08, anche nei confronti di chi sebbene autonomo, svolga funzioni da dipendente; è il caso di un datore di lavoro ritenuto responsabile per non aver fornito adeguata formazione ad un artigiano che di fatto svolgeva mansioni sotto la sua guida e con i suoi strumenti.