La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24697 del 14 giugno scorso, ha ribadito che in tema di sicurezza sul lavoro, l’interesse e/o il vantaggio che fondano la responsabilità delle persone giuridiche in caso di infortunio, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.

La colpa ex articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 (negligenza ed omessa vigilanza) del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore, può fondare una responsabilità amministrativa da reato ex articolo 25-septies D. Lgs. 231/2001. E’ però necessario, ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 231/2001, che il reato sia stato commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente, cosa che nei reati colposi è da riferirsi alla condotta e non al sinistro; l’interesse dell’ente deve consistere nel risparmio che l’ente trae dalla mancata adozione di norme antinfortunistiche.