Cassazione: Mancata previsione rischio

La Cassazione Penale con sentenza n. 3313 del 23.01.2017, afferma che la mancata previsione di un rischio nel DVR è imputabile per colpa, senza che tale omissione possa essere sanata dalla formazione individualmente fornita al lavoratore sullo specifico rischio.

La Corte ha rilevato che in un contesto lavorativo caratterizzato da una significativa inadeguatezza della valutazione del rischio e dalla presenza di un fattore di pericolo effettivo (manipolazione quotidiana di sostanze altamente infiammabili), il contenuto della formazione e dell’informazione del personale dipendente era stato insufficiente, evanescente e non specificamente diretto a ridurre/eliminare il rischio concreto presente in azienda e connaturato all’attività svolta.

Le carenze rilevate nel DVR e la mancanza di stringenti procedure comportamentali nel piano di emergenza interno si sono tradotte in una lacunosa ed insufficiente formazione dei dipendenti, che pertanto sono incorsi, nel caso di specie, in condotte pericolose per la propria ed altrui incolumità.

Secondo la Corte “soltanto un’informazione precisa e completa delle modalità operative da attuare per il trasporto delle cisterne contenenti liquidi infiammabili e la previsione di un protocollo di emergenza assolutamente stringente e preciso avrebbe ragionevolmente evitato l’incendio e la conseguente morte del lavoratore, perché solo con una conoscenza dei rischi specifici il lavoratore poteva effettuare scelte e attuare comportamenti realmente consapevoli, che non compromettessero la sicurezza propria ed altrui”.

Specifica, inoltre la sentenza, che il datore di lavoro “avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.