Cassazione: Obblighi Vigilanza Sicurezza dei Lavori Appaltatore

La Corte di Cassazione con sentenza n. 40033 del 27 settembre 2016, ha affermato che in tema di subappalto, l’appaltatore non perde automaticamente la propria qualifica di datore e quindi le responsabilità correlate, laddove continui ad intromettersi nella gestione delle opere.

I Giudici affermano che il sub committente/appaltatore è destinatario di obblighi specifici di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalle imprese subappaltatrici ex articoli 26 e 97, D. Lgs. 81/2008; infatti chi subappalta le opere continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza e controlli l’andamento dei lavori.