La Corte di Cassazione con sentenza n. 40033 del 27 settembre 2016, ha affermato che in tema di subappalto, l’appaltatore non perde automaticamente la propria qualifica di datore e quindi le responsabilità correlate, laddove continui ad intromettersi nella gestione delle opere.
I Giudici affermano che il sub committente/appaltatore è destinatario di obblighi specifici di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalle imprese subappaltatrici ex articoli 26 e 97, D. Lgs. 81/2008; infatti chi subappalta le opere continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza e controlli l’andamento dei lavori.