Con sentenza n. 31410 del 23 giugno 2017, la Suprema Corte ha affermato che l’obbligo di informazione di cui all’art.26 del D. Lgs.81/08 grava sul committente presso la cui unità devono svolgersi i lavori.

I Giudici ricordano che, posta l’esclusiva responsabilità del datore, rispetto alla tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, in caso di appalti, il committente che ha omesso di informare in merito ai rischi l’appaltatore (che a sua volta deve informare il proprio subappaltatore), risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti di quest’ultimo.