Cassazione: Reato ex D. Lgs. 231/2001, Negligenza Occasionale della Persona Fisica

la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43271 del 13 ottobre 2016, ha dichiarato che la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, va sempre esclusa quando il reato presupposto non è attribuibile ad una politica aziendale, ma ad una negligenza occasionale della persona fisica imputata.

I Giudici hanno rilevato come l’illecito amministrativo da reato si configura esclusivamente quando sia dimostrato che dalla condotta colposa sia derivato un incremento in termini di produttività o un reale vantaggio per l’impresa, consistente in un risparmio economico ottenuto ad esempio, dalla mancata adozione di adeguate misure antiinfortunistiche; escluso invece il nesso causale quando il reato è da attribuire ad una negligenza occasionale e non ad una scelta di politica aziendale.