La Corte di Cassazione penale con sentenza n. 39058 del 20 settembre 2016, ha stabilito la responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo, nell’infortunio di un lavoratore autonomo precipitato per circa 6 m da un parapetto a mensola metallica.
La realizzazione di una struttura non prevista dal PSC e dal POS (il cd. parapetto a mensola), e l’omissione della dovuta vigilanza, al fine di evitare l’utilizzo di suddetta struttura, da parte del datore, costituisce violazione del dovere primario di vigilanza.
La tesi difensiva che sostiene l’abnormità dell’iniziativa assunta dal lavoratore di utilizzare il parapetto e quindi la sua condotta colposa, in violazione delle direttive impartite dall’imputato, tralascia di considerare la portata effettiva del dovere di vigilanza sull’osservanza dei doveri incombenti sul lavoratore ed il legittimo affidamento che egli può fare sull’osservanza delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore.
I giudici hanno precisato che il dovere di vigilanza del datore di lavoro, si intreccia con il legittimo affidamento che egli può fare sull’osservanza delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore solo nella ipotesi in cui lo stesso non è incorso in alcuna violazione degli obblighi posti a suo carico.