Con la sentenza n. 15696 del 15 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha sancito che in caso di distacco di un lavoratore presso un’altra società, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08 sono a carico del datore distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione però per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni per il quale viene distaccato, che resta a carico del datore di lavoro distaccante.
Nel caso specifico, la Corte ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo, per non aver fornito al lavoratore, dettagliate informazioni sui rischi specifici a cui andava in contro, durante il normale svolgimento delle mansioni per le quali era stato distaccato presso un’altra impresa.