Con la sentenza n. 10188 dell’11 marzo 2016, la Cassazione ha stabilito che risponde del reato di lesioni colpose occorse al lavoratore, il datore di lavoro che omette di formarlo sulle sue mansioni e omette di eseguire la manutenzione dei mezzi lavoro.
Nel caso in esame, le violazioni delle norme previste dal Testo Unico 81/08 ovvero la mancata formazione fornita al lavoratore (art. 37) e la contemporanea mancanza di manutenzione degli attrezzi di lavoro (art. 71), hanno portato al verificarsi di lesioni a danno del lavoratore; il datore di lavoro risponde ex art. 590 del codice penale.