La Cassazione con sentenza n. 22813 del 28 Maggio scorso, ha ribadito che il datore di lavoro è responsabile della messa in sicurezza del luogo di lavoro e laddove da una sua omissione derivi un infortunio, la responsabilità è esclusivamente imputabile allo stesso.
Non si può parlare di corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio, quando il sistema predisposto dal datore di lavoro presenta delle criticità evidenti; nel caso in oggetto si tratta di un infortunio per una caduta causata da un parapetto di plastica non adeguato e non sicuro. La Suprema Corte ha pertanto stabilito che il datore di lavoro fosse il solo responsabile per tale mancanza nella messa in sicurezza, non addebitando al lavoratore alcuna responsabilità.