Cassazione: Responsabilità Ingegnere con Delega in Sicurezza per Infortunio Lavoratore

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 40043 del 5 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso dell’ingegnere con delega in sicurezza, ritenendolo il responsabile dell’infortunio di un lavoratore.

Ciò in virtù della sua delega formale in materia di sicurezza, con la quale avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.

E’ il caso di un lavoratore, che operando vicino alla pressa orizzontale di un braccio robotico, veniva colpito da un movimento improvviso dello stesso, a causa del cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’ingegnere con delega in sicurezza, ritenendolo responsabile dell’infortunio, condannandolo per la sua specifica qualità di delegato alla sicurezza aziendale, stabilendo che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza che gravano sul datore di lavoro possano trasferirsi al delegato, a condizione che l’atto di delega, previsto dall’art. 16 del T.U. di sicurezza, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, e che tale atto sia espresso, effettivo e non equivoco; infine, che investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza con poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Cass., Sentenza n. 38343 del 24/04/2014).

Nel caso in questione, l’ingegnere era titolare di una delega formale in relazione alle esigenze di sicurezza aziendale e, quindi, era il gestore dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Oltre al fatto che, la sua qualifica professionale, lo rendeva di per sé idoneo a valutare la pericolosità di un macchinario dotato di un insufficiente sistema di sicurezza.

Dalle omissioni del ricorrente è derivato l’infortunio, per questo i giudici hanno proceduto a individuare la sussistenza del nesso causale e della colpa.