Con la sentenza n. 44793 del 9 Novembre 2015 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha stabilito che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non basta prevedere il rischio nel documento di valutazione per poter escludere le responsabilità del datore di lavoro.
E’ così confermata la condanna di un soggetto responsabile per la sicurezza e delegato dal datore di lavoro all’attuazione delle misure di prevenzione che, pur avendo previsto nel D.V.R. il rischio da investimento di pedoni nel piazzale aziendale, non aveva però predisposto alcuna misure di prevenzione finalizzata ad eliminare o ridurre detto rischio, causando la morte per investimento, di un lavoratore che si trovava a transitare nel predetto piazzale.
Non è sufficiente, quindi, per i Giudici prevedere il rischio, ma lo stesso deve essere costantemente aggiornato e, soprattutto, è necessario sempre attuare tutte quelle misure preventive finalizzate a eliminarlo o ridurlo.