Cassazione: responsabilita RSPP

Con la sentenza n. 37334 del 27 settembre 2012 la quarta sezione penale della Cassazione affronta il caso della responsabilità del capocantiere, del committente dei lavori, del RSPP, per l’infortunio occorso ad un dipendente, mentre spostava al fine di trasportare un trabattello, una lamiera posta a copertura di una buca non recante alcuna segnalazione della situazione di pericolo e senza l’adozione di alcuna cautela antinfortunistica. Il dipendente precipitando da un’altezza di circa dieci metri ha riportato gravi lesioni personali.

Condannati entrambi in primo grado, propongono appello e la Suprema Corte afferma che era compito del RSPP, non solo verificare la presenza di buche e adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, ma era doveroso per lo stesso attivarsi rapidamente per la segnalazione idonea ad evitare situazioni di pericolo per i lavoratori.
Accolto quindi il ricorso del capocantiere e del committente dei lavori, rigettato invece quello del RSPP condannato quindi dalla Suprema Corte come unico responsabile.

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