Secondo la Corte Cassazione non basta che il datore di lavoro si attenga ad alcune prescrizioni sulla sicurezza dei lavoratori, ma è necessario che provi di aver fatto di tutto per evitare l’infortunio.
La Suprema Corte infatti, con sentenza n. 1918 del 03 febbraio 2015, ha accolto il ricorso dell’Inail contro la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila del 30 luglio 2009, che aveva negato il risarcimento per l’infortunio subito da un dipendente, da parte di un datore di lavoro che non aveva adottato le misure idonee a prevenire l’infortunio, come una adeguata informazione e istruzione antinfortunistica e la predisposizione di un servizio di vigilanza.
I Giudici di Appello avevano giudicato sufficiente che l’azienda dimostrasse di aver adottato una serie di comportamenti doverosi nel rapporto con il dipendente.
Il principio dettato della Cassazione è invece il seguente: “in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell’ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro (ai sensi dell’art. 2087 c.c.) non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 del codice civile”.
Trovi QUI la sentenza n. 1918 del 03 febbraio 2015