Entro il 2025 il codice UFI dovrà essere presente sull’etichetta di tutti i prodotti classificati secondo i pericoli per la salute o i pericoli fisici, in base alla seguente tempistica:

• 1 gennaio 2021: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e per uso professionale;
• 1 gennaio 2024: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate esclusivamente per uso industriale;
• 1 gennaio 2025: Fine del periodo transitorio per le miscele già immesse sul mercato.

Poiché può essere necessario aggiornare frequentemente l’identificatore unico di formula (UFI), il nuovo Regolamento delegato (Ue) 2020/11 ha stabilito che anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta. Se invece l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno. Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta.