In seguito alle numerose richieste di chiarimenti al Garante, questo si è espresso affermando che: i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o eseguendo indagini strumentali, informazioni relative alla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e ai suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
Le attività di prevenzione devono essere svolte da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
Il Garante invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.