Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Aiuti”), recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», che introduce misure anche in materia di valutazione di impatto ambientale (Via), Tari, Rinnovabili.

La legge 81/2022, reca misure anche in materia ambientale, tra le quali in sintesi si segnalano:

– Art. 6 prevede “Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili“. La norma introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

– Art. 7 “Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili– Art. 7-bis “Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire”. L’articolo, introdotto in sede di conversione, novella il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) al fine di prevedere il prolungamento a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

– Art. 12 prevede la modifica delle disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili. In particolare, risulta modificato l’art. 5 bis del D.L. 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

– Art. 43. l’ultimo comma apporta modifiche all’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”) sulla Tari. In particolare, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, anche il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con tale nuova data.

Consulta qui: Testo Coordinato del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50