Decreto Legge 179/2012 “Crescita Bis” – Art. 14 Campi Elettromagnetici
Il Decreto Legge 179, c.d. “Crescita-bis”, all’art. 14 introduce una manovra correttiva sull’applicazione del DPCM 8 Luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Sostanzialmente il decreto, lascia invariata l’applicazione dei valori di attenzione (tabella 2 del DPCM) per gli ambienti abitativi con permanenze non inferiori alle 4 ore, con esclusione dei tetti e lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini.
Per quanto riguarda il confronto con i limiti di esposizione (tabella 1 del DPCM) i valori misurati vanno mediati nell’arco dei 6 minuti nel range della radio frequenza (100kHz, 300Ghz) e nell’arco delle 24 ore per quanto riguarda le esposizioni alla frequenza di rete 50Hz (elettrodotti).
Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità (tabella 3 del DPCM), l’applicazione degli stessi è da intendersi solo nei luoghi all’aperto e densamente popolati. In questo caso i valori misurati nel range della radio frequenza (100kHz, 300Ghz) vanno mediati nell’arco delle 24 ore; quest’ultimo è il dato significativo e correttivo del decreto.
Questa modifica probabilmente è frutto dell’esigenza di carattere commerciale di diffondere l’uso della larga banda (sistema 4G, noto anche come Long Term Evolution). Il lancio commerciale di questo sistema, infatti, previsto entro fine anno 2012 consentirà di raggiungere velocità di downloading teoriche anche di 100MB/sec.
Il sistema per funzionare richiede l’installazione e sostituzione di nuove antenne di tipo triband (GSM, UMTS , LTE).
Questo si traduce in una trasmissione radio con livelli di campo, presumibilmente più alti con possibili valori di campo elettrico misurati superiori ai 6V/m in un arco temporale anche superiore ai 6 minuti.
Tutto questo sta a significare che se prima del decreto, rilevando negli spazi aperti valori di campo elettrico superiori a 6V/m, era possibile aprire un procedimento penale contro gli operatori di telefonia mobile solo per un arco temporale di misura poco superiore ai 6 minuti, dopo il decreto sarà necessario verificare il rilievo per una media temporale di 24 ore.