In vigore dal 19 luglio, la L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DL n. 34/20 (Decreto “Rilancio”). Nell’ambito delle misure per l’ambiente del Decreto (Capo VII), l’articolo 228 bis abroga le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti dallo scorso 30 aprile, introdotte dall’ art. 113-bis del DL “Cura Italia”. 

Il deposito temporaneo torna quindi alle condizioni ordinarie ed è perciò consentito fino a un massimo di 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 mc di pericolosi, con durata complessiva che non può comunque superare 1 anno.