Disposizioni Etichettatura Prodotti e Apparecchiature Gas a Effetto Serra

Con tre regolamenti delegati del 18 novembre 2015, l’UE ha approvato le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti e apparecchiature, nonché i requisiti minimi per la certificazione dei soggetti (persone fisiche e imprese) che svolgono le attività di controllo perdite, installazione, riparazione/manutenzione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

I regolamenti, che entreranno in vigore l’8 dicembre 2015, emanati in attuazione del regolamento 517/2014/UE, sono:

– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068, che stabilisce il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;

– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi.

Fino al 1° gennaio 2017 per le etichette e sino al 1° luglio 2017 per gli altri due regolamenti, è previsto un regime transitorio di adeguamento per alcune novità previste dai regolamenti.