Il diritto all’esenzione o alla riduzione della tassa rifiuti in ragione della produzione di rifiuti speciali, va dimostrata dal contribuente in dichiarazione.
Confermato l’orientamento della Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 2271 del 30 gennaio 2018, ha rigettato le conclusioni della Commissione Tributaria che aveva annullato l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti notificato ad un’azienda in provincia di Lodi.
La deroga all’imposizione del tributo non è automatica, spetta al contribuente provare che determinate superfici aziendali producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, mediante presentazione al Comune di una dichiarazione, nella quale si attesta il verificarsi del presupposto per l’esenzione o riduzione del tributo; in mancanza il pagamento è dovuto.
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