Il Ministero della transizione ecologica con decreto di natura non regolamentare, il cui testo è stato divulgato nella seconda metà del marzo 2022, ha predisposto le Linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi ex articolo 219, D.lgs 152/2006.

Come previsto dal comma 5.1 dell’articolo 219 del D.lgs 152/2006, il Ministero ha approvato le indicazioni tecniche per consentire ai produttori di rispettare gli obblighi contenuti nel comma 5 dell’articolo 219, D.lgs 152/2006 che stabiliscono che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili.

I produttori devono inoltre indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Si tratta dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da decisione 97/129/Ce, in vigore dal 26 settembre 2020. Tutti gli imballaggi devono prevedere tale codifica. Gli obblighi in parola scatteranno dal 1° gennaio 2023 (termine da ultimo prorogato dal Dl 228/2021 convertito dalla legge 15/2022). Le Linee guida sono state elaborate tenendo conto delle Linee guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (Conai), il tutto con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione Linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge. Ai sensi dell’articolo 261 comma 3, del D.lgs 152/2006 a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.

Trovi qui le Linee Guida etichettatura ambientale