Con l’entrata in vigore (dal 3 settembre 2016) dell’Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 relativo alla durata ed ai contenuti per la formazione dei RSPP ed ASPP, va in disuso il rivoluzionario accordo del 26 gennaio 2006, anche se sarà possibile (punto 14) avviare corsi secondo il vecchio accordo fino al 3 settembre 2017.
Le novità introdotte non riguardano solo gli RSPP e gli ASPP, per i quali sono state rifinite le durate ed i contenuti formativi, ma anche altri aspetti importanti:
1. Formalizzata la possibilità di effettuare la formazione in e-learning, non solo per i corsi per RSPP/ASPP, ma anche per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, CSP/CSE, RLS;
2. Riconosciuta valida la formazione in videoconferenza così come indicato nell’ASR del 25 luglio 2012;
3. Definiti i criteri per la riconoscibilità dei crediti formativi per i vari attori della prevenzione;
4. Riconosciuta valida la formazione effettuata attraverso seminari e convegni, anche se con alcune limitazioni.
L’ASR del 7 luglio 2016 in realtà sancisce la non presenza degli Enti Bilaterali tra i soggetti titolati ad erogare la formazione per gli RSPP ed ASPP, lasciando intatto invece il ruolo degli Organismi Paritetici, così come già disposto in origine dal D. Lgs. 195/2003, andando a chiarire cosa si intende per organismo paritetico in accordo con gli indirizzi guida già presenti nel D. Lgs. 81/2008.