Nuova modifica per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: questa volta le modifiche arrivano dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178, del 3 agosto 2015.
L’art. 16 della Legge n. 115/2015 sostituisce, infatti, la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».
Non si applicano quindi le disposizioni di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), Capo I (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) a tutti i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di:
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.