Il 3 novembre 2019 è entrata in vigore la legge 128/2019, provvedimento che converte definitivamente in legge, con modifiche, il decreto-legge 101/2019 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“, introducendo un nuovo articolo 14-bis recante disposizioni in materia di “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
Attraverso la modifica e l’integrazione dell’articolo 184-ter del D. lgs 152/2006, la legge stabilisce che in mancanza di Regolamenti UE o Decreti nazionali “End of Waste”, le autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero vengano rilasciate o rinnovate “nel rispetto” delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce (Cessazione della qualifica di rifiuto) e “sulla base” di criteri dettagliati (riguardanti i rifiuti in entrata, i processi e i materiali in uscita) che devono essere definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori.
Alle Ispra e alle Arpa viene affidato il compito di effettuare controlli a campione dei provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, con il successivo coinvolgimento del MinAmbiente.
Le autorizzazioni in essere alla data del 3 novembre 2019, quelle per le quali è in corso il rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro il 2 marzo 2020, sono fatte salve e saranno rinnovate nel rispetto del nuovo comma 3 dell’articolo 184-ter del D. lgs 152/2006 (fatto salvo l’obbligo di aggiornamento nel caso di adozione di nuovi decreti ministeriali recanti criteri dettagliati).