L’articolo 36 del Milleproroghe – decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre – istituisce, presso l’ INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’ INAIL.
Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente all’ INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche; l’organismo incaricato poi verserà ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica.
“L’adozione della suddetta banca dati nazionale”, spiega la relazione illustrativa, “consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati”.
Consulta qui il testo del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162