MiTE: PIANO DI EMERGENZA CONTENIMENTO CONSUMI GAS

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) rende noto sul proprio sito il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.

Tra le misure previste, si segnala il p.to 3.2 “Misura amministrativa di contenimento del riscaldamento”, che prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.

In particolare, la riduzione dei consumi sarà inserita in un emanando Dm del MiTE che andrà a modificare la vigente regolamentazione:

1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 sono ridotti di 1°C:
a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n. 74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:

a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

Sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n. 74/2013.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina del MiTE