E’ approvato il 7 luglio dalla Conferenza Stato Regioni, il nuovo Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32, D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, che va a sostituire integralmente quello del 26 Gennaio 2006.
Il nuovo accordo nel tentativo di rispondere a una serie di interrogativi sorti negli ultimi 10 anni, non stravolge i contenuti per la formazione degli RSPP e ASPP ma risponde a tutta una serie di interrogativi, ma non facendo chiarezza come si sarebbe atteso. In particolare:
– in via transitoria per un anno i corsi si possono continuare a fare secondo la normativa vigente;
– si allargano le lauree che esonerano la frequenza dei moduli A e B e viene riconosciuta come valida la formazione universitaria sugli stessi argomenti;
– elimina gli enti bilaterali tra i soggetti formatori e tenta di fare chiarezza sugli organismi paritetici;
– formalizza la validità di crediti attraverso la formazione per altre figure professionali
– rimodula i percorsi formativi per i moduli B;
– riduce la durata dell’aggiornamento che resta quinquennale;
– considera valido l’aggiornamento attraverso la partecipazione a seminari e convegni nella misura del 50% del monte ore;
– allarga le aule a 35 discenti.
L’Accordo va in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, attesa nei prossimi giorni.
Trovi QUI il nuovo Accordo Stato-Regioni