Con l’entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione Dl 18/2020 cd. Cura Italia, scattano le nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti.

L’art 113- bis (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale) introduce una modifica al deposito temporaneo di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D. lgs. 152/2006 e recita: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’ articolo 183, comma 1, lettera bb) , numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.

Non si tratta di una deroga temporanea ma di una modifica alla disciplina di carattere permanente anche se collegata all’emergenza Covid-19.

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