Pubblicata sulla GUUE dell’11 luglio 2015 la Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione del 10 luglio 2015, in vigore dal 31 luglio 2015 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2016; la Direttiva modifica l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, contenente un elenco (non esaustivo) delle operazioni di recupero.
Le modifiche riguardano in particolare l’operazione R1, che si applica ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia: gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani vi possono rientrare solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula già contenuta nell’Allegato II.
Come si legge in premessa, “Da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell’Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani”. “…al fine di raggiungere la parità di condizioni nell’Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell’impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1”. Il CCF dovrà essere basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento.
Di conseguenza, all’allegato II della Direttiva 2008/98/CE relativamente all’operazione R1, si aggiunge che “il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF)” indicato in modo differenziato per:
- impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1° settembre 2015;
- impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029.