La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3872/67/15, ha stabilito che sono esenti dalla tassa rifiuti (Tari), tutte le aree produttive di rifiuti speciali, e non solo quelle occupate dagli impianti produttivi.
I Giudici hanno disapplicato il regolamento di un Comune che assoggettava al tributo tutte le aree destinate ad attività produttive, escludendo solo le zone in cui erano installati i macchinari; viene dunque affermato che tale regolamento contrasterebbe con lo spirito della norma che esclude dalla Tari le zone produttive di rifiuti speciali non solo in via continuativa ma anche in misura prevalente. La Commissione ha ribadito il principio secondo cui la produzione di rifiuti speciali derivanti dall’esercizio di attività produttive prevale su quella di rifiuti urbani, ovvero causati dall’attività umana; il Comune ha per legge il solo potere di estendere il campo d’azione dell’esenzione, non quello di restringerlo.