Sono in vigore dal 22 marzo 2016, le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d. lgs. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016; a partire da tale data, l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio. In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.
L’inoltro della denuncia di infortunio all’Istituto (entro due giorni) e di malattia professionale (entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia), resta a carico del datore di lavoro l’obbligo. Nella denunica, il datore di lavoro, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).
Resta a l’Inail l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza, le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o quelle a cui è conseguito un infortunio mortale.