La Corte di Cassazione con sentenza n. 30235 del 16 giugno scorso, ha ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, l’obbligo di formazione gravante sul datore nei confronti del lavoratore, non può ritenersi assolto da istruzioni scritte a bordo dei mezzi utilizzati.

Infatti l’obbligo di formazione ex art. 15 D. Lgs. 81/2008, non può essere escluso dal personale bagaglio di conoscenze del singolo lavoratore, né dallo scambio di conoscenze tra lavoratori; i Giudici sottolineano inoltre che non è sufficiente neppure l’esistenza di istruzioni scritte a bordo dei mezzi utilizzati.

Nel caso oggetto della sentenza, il datore è stato ritenuto responsabile, ex art. 589 C.p., per l’omicidio colposo a danno di un lavoratore caduto dal mezzo che guidava, per non avergli impartito l’adeguata formazione sull’utilizzo dello stesso.