Cassazione Penale: Obblighi Sicurezza Lavoratore Distaccato

Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2013, n. 31300, relativa all’ infortunio avvenuto ad un lavoratore distaccato presso un altro datore di lavoro, viene ribadito dalla Suprema che “In caso di distacco di un lavoratore, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008, restano a carico del datore di lavoro distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi in via generale all’espletamento delle mansioni per cui quest’ultimo viene distaccato. Ed infatti, siffatto obbligo è posto a carico del datore di lavoro distaccante”.

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