Con la sentenza n. 3809 del 27 gennaio 2015, la Corte di Cassazione Penale, ha stabilito che è sotto la responsabilità del coordinatore della sicurezza (ex articolo 89 D. Lgs. 81/2008), tutto ciò che si verifica all’interno del cantiere, in ogni fase della lavorazione fino al collaudo.
E’ il caso del decesso di un lavoratore avvenuto nel tempo intercorso tra la fine delle opere edili ed il collaudo; la Suprema Corte ha affermato che “la legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione, allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto”. Il coordinatore della sicurezza è stato quindi condannato per omicidio colposo.